L’A.N.D.E. E LE ELEZIONI EUROPEE 2019
L’Europa che vogliamo

L’A.N.D.E., coerente col proprio Statuto è da sempre impegnata ad offrire la più ampia informazione ed invita le cittadine elettrici ed i cittadini elettori a recarsi alle urne e ad esercitare il loro diritto di voto con conoscenza delle principali novità riassunte all’interno di questo post.

Il 26 maggio prossimo voteremo per eleggere col sistema proporzionale i nuovi deputati europei. Gli elettori avranno la possibilità di influenzare le politiche future dell’Unione Europea, eleggendo i deputati al Parlamento che rappresenteranno i loro Paesi per i prossimi cinque anni.

In un momento in cui l’Unione cerca di superare la crisi economica e i leader europei riflettono su quale direzione prendere in futuro, queste sono, a oggi, le elezioni europee più importanti.
Oltre a consentire agli elettori di esprimere un giudizio sugli sforzi dei leaders dell’UE per affrontare la crisi dell’eurozona, e dare voce alle loro opinioni sul progetto di una più stretta integrazione economica e politica.

Dal 2009 il trattato di Lisbona ha conferito al Parlamento europeo una serie di nuovi e importanti poteri.

Una delle principali novità introdotte dal trattato consiste nel fatto che, quando gli Stati Membri dell’UE nomineranno il candidato a presidente della Commissione europea, dovranno tenere conto dei risultati delle elezioni europee. Il nuovo Parlamento dovrà poi, riprendendo le parole del trattato, “eleggere” il presidente della Commissione. Ciò significa che gli elettori avranno voce in capitolo su chi subentrerà alla guida dell’esecutivo dell’UE.

La nuova maggioranza politica che emergerà dalle elezioni, inoltre, contribuirà a formulare la legislazione europea per i prossimi cinque anni in settori che spaziano dal mercato unico alle libertà civili.

Il Parlamento europeo è oggi uno dei cardini del sistema decisionale europeo e contribuisce all’elaborazione di quasi tutte le leggi dell’UE in parità con i governi nazionali.
Il Parlamento è l’unica istituzione dell’Unione europea eletta direttamente e a suffragio universale dai 510 milioni di cittadini europei. 
Attualmente i suoi membri  sono 751, ma dopo una riorganizzazione post Brexit scenderanno a 705. Ogni Paese può decidere il metodo attraverso il quale eleggere i propri rappresentanti; l’unico paletto imposto dall’Europa è quello di votare con un sistema elettorale basato sul sistema proporzionale.
I seggi vengono assegnati tra gli Stati membri con la cosiddetta ”proporzionalità decrescente”. I seggi che sono stati assegnati all’Italia saranno 73 + 3 (derivanti dalla riserva che deriverà dalla riassegnazione dei seggi spettanti alla Gran Bretagna a Brexit conclusa). La nazione che avrà più parlamentari europei sarà la Germania con 96 deputati, seguita dalla Francia, con 74. Mentre le nazioni che hanno meno deputati saranno Lussemburgo, Cipro, Malta ed Estonia con solamente 6 seggi ciascuno.

I 73 + 3 deputati italiani saranno così suddivisi: 20 per il Nord Ovest, 14 (+1) per il Nord Est, 14 (+1) per il Centro, 17 (+1) per il Sud e 8 per le Isole.
Il sistema per l’assegnazione dei 73 seggi spettanti all’Italia è proporzionale con una soglia di sbarramento al 4% su base nazionale. Dopo aver determinato, a livello nazionale, il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista, si procede alla successiva distribuzione nelle singole circoscrizioni.
Sono proclamati eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.

MODALITA’ DI VOTO

i seggi resteranno aperti solo domenica 26 maggio dalle ore 7:00 alle ore 23:00
cinque sono le circoscrizioni elettorali nazionali: NORD-OVEST (Piemonte, Valle D’Aosta, Liguria, Lombardia), NORD-EST (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna), CENTRO (Toscana, Umbria, Marche, Lazio), SUD (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria), ISOLE (Sicilia, Sardegna).

Voteranno tutti i cittadini aventi diritto che abbiano compiuto 18 anni e siano iscritti alle liste elettorali. L’età per l’elettorato passivo è fissata a 25 anni.
L’elettore riceverà un’unica scheda di colore diverso per ciascuna circoscrizione, che riproduce i contrassegni di tutte le liste ammesse; traccerà un segno sul partito prescelto e potrà esprimere non più di tre voti di preferenza scrivendo nome e cognome oppure soltanto il cognome della candidata o del candidato o dei candidati scelti, nelle righe previste accanto al simbolo.
Nel caso in cui si intendano scegliere tre nominativi occorre tenere conto del meccanismo della “tripla preferenza di genere” introdotto dalla legge n. 65 del 2014 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2014, n. 95 ed entrata in vigore il 25 aprile), che ha rafforzato la parità di genere alle elezioni europee.

La citata legge 22 aprile 2014 sulla rappresentanza di genere per le elezioni europee ha stabilito, per le elezioni a decorrere dal 2019, che nel caso di espressione di due o tre preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda e della terza preferenza (art. 1, comma 2, lett. c) e comma 3). La legge ha, inoltre, introdotto ulteriori disposizioni finalizzate ad assicurare l’equilibrio di genere nella composizione delle liste elettorali.
La legge prevede che all’atto della presentazione, in ciascuna lista, i candidati dello stesso sesso non possono essere superiori alla metà, con arrotondamento all’unità e che i primi due candidati della lista devono essere di sesso diverso (art. 1, comma 2, lett. a). Sono, inoltre, disciplinate le verifiche dell’ufficio elettorale circoscrizionale al fine di garantire il rispetto delle disposizioni sull’equilibrio di genere nelle liste, assicurando al tempo stesso, ove possibile, la conservazione della lista. Nel caso in cui risulti violata la disposizione sulla presenza paritaria di candidati nelle liste, l’ufficio elettorale circoscrizionale procede dunque alla cancellazione dei candidati del sesso sovrarappresentato, partendo dall’ultimo, fino ad assicurare l’equilibrio richiesto. Se, all’esito della cancellazione, nella lista rimane un numero di candidati inferiore al minimo prescritto dalla legge, la lista è ricusata e non può conseguentemente partecipare alle elezioni. Nel caso in cui risulti violata la disposizione sull’alternanza di genere tra i primi due candidati, l’ufficio elettorale modifica la lista, collocando dopo il primo candidato quello successivo di genere diverso (art. 1, comma 2, lett. b).

RIASSUMENDO: niente vieta di esprimere una sola preferenza per una donna (o per un uomo), o due preferenze di seguito per candidati dello stesso sesso, purché in questo caso siano seguite (o precedute ) da una terza preferenza per un candidato di sesso diverso.
Si può quindi dare una sola preferenza a una donna, meglio darne due, ma in questo caso è necessario ci sia anche un’altra per un uomo, altrimenti la seconda è annullata.
Detto in altro modo, se si vuole dare la preferenza a due donne è necessario ci sia una terza preferenza per un uomo, si può invece anche votare solo una donna.
Niente di grave se si scrivono soltanto due nomi o tre nomi dello stesso sesso: resta valida solo la prima preferenza.
Ecco quanto scritto  sulle preferenze sul sito del Ministero dell’interno:
 “Ogni elettore ha diritto di manifestare il voto di lista tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene. L’elet­tore può anche esprimere fino a un massimo di tre preferenze per candidati della stessa lista. Se l’elettore esprime due o tre preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda e della terza preferenza. “

Vedi anche:  http://www.reteperlaparita.it/una-due-o-tre-preferenze/

Vedi anche l’intervento della Consigliera nazionale Paola Catania su Telegiornale di Sicilia “Cronache Siciliane” del 24/05/2019:
https://tgs.gds.it/programmi/cronache-siciliane/2019/05/24/cronache-siciliane-del-24-maggio-2-4175eb90-43e8-426b-b082-bdf584351c47/